Direttore del dipartimento materiali e dispositivi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Scadenza: 19 giugno 2009
 
Bando per la selezione del direttore del dipartimento materiali e dispositivi del Consiglio nazionale delle ricerche per il quinquennio 2009-2013.

Art. 1.

                       Oggetto della selezione
   1.  Il  Consiglio nazionale delle ricerche indice una procedura di
selezione  per  la  nomina del Direttore del Dipartimento materiali e
dispositivi.
   2.  I dipartimenti svolgono attivita’ sulle tematiche previste nel
Piano  triennale  approvato  con delibere nelle premesse del presente
bando   (consultabile  sul  sito  Web  del  CNR  alla  seguente  URL:
http://www.cnr.it/documentiprogrammatici)  avvalendosi  delle risorse
umane, finanziarie e strumentali orientativamente ivi indicate.

Art. 2.

                              Requisiti
   1.  Possono  partecipare  alla  selezione professori o ricercatori
universitari  di  ruolo, ricercatori o tecnologi dell’Ente o di altri
Enti  di  ricerca  nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti
pubblici   o   privati,   italiani   o   stranieri,  dotati  di  alta
qualificazione    ed    esperienza   scientifica,   professionale   e
manageriale.
   2.   I  candidati  non  dovranno  aver  superato  l’eta’  di  anni
sessantadue alla data di scadenza del bando.

Art. 3.

                 Compiti, doveri e regime di impegno
   1.  Il Direttore e’ responsabile del funzionamento complessivo del
dipartimento e svolge tutti i compiti attribuitigli dai regolamenti e
dagli atti generali dell’ente.
   2. L’incarico di Direttore e’ svolto a tempo pieno.
   3.  La  carica  di  Direttore di dipartimento e’ incompatibile con
altri  uffici  o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche’
con  le  funzioni di amministratore o sindaco di societa’ che abbiano
fine   di   lucro  e  con  l’esercizio  di  attivita’  commerciali  o
industriali;  l’esercizio  di  attivita’  professionali o comunque di
consulenza, puo’ essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione,
in  considerazione  del  volume  di  impegno  previsto, sulla base di
un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato.
   4.   La   carica   di   Direttore   di  dipartimento  e’  altresi’
incompatibile  con  quella  di  Presidente, di Direttore generale, di
Direttore  di  istituto  o  con  altre  funzioni dirigenziali interne
all’Ente,  nonche’  con  la  carica  di  componente  del Consiglio di
amministrazione, del Consiglio scientifico generale, del Collegio dei
revisori dei conti e del Comitato di valutazione.
   5.  Il  Direttore,  se  professore o ricercatore universitario, e’
collocato  in  aspettativa  ai  sensi  dell’art.  12  del decreto del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o
tecnologo  o  dipendente di pubbliche amministrazioni e’ collocato in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

Art. 4.

                          Durata in carica
   1.  L’incarico  di  Direttore ha durata di cinque anni a decorrere
dal  conferimento  e  puo’ essere riconfermato una sola volta, con il
limite previsto dal  comma 2 del presente articolo.
   2.  L’incarico puo’ cessare anticipatamente per dimissioni, revoca
o  per  il raggiungimento del sessantasettesimo anno di eta’ ai sensi
dell’art.  33  del  decreto  4  luglio  2006,  n. 223, convertito con
modificazioni  dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248. In tal caso, in
attesa  dello  svolgimento  della  selezione pubblica, le funzioni di
direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente.
   3.  La revoca puo’ essere disposta nei casi indicati dall’articolo
19 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.
   4.  L’incarico  non  potra’  esser  conferito  qualora  nelle more
dell’espletamento  delle  relative  procedure  e sino al conferimento
dello  stesso,  il  candidato raggiunga l’eta’, considerato il limite
dei  sessantasette anni anzidetti, che non consente l’assegnazione di
un incarico di durata almeno triennale.

Art. 5.

                              Compenso
   Ai  Direttori  di  dipartimento e’ corrisposto un compenso pari al
90%  di  quello  stabilito per il Direttore generale con delibera del
Consiglio di amministrazione n. 42 in data 8 marzo 2006, e successivo
aggiornamento con delibera n. 21 in data 7 febbraio 2007.

 Art. 6.

                     Presentazione delle domande
   1.. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
al  CNR,  Ufficio concorsi e borse di studio della Direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse, piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185
Roma,  entro  e  non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. A tal fine
fanno  fede  il  timbro  e  la  data dell’ufficio postale accettante,
qualora  si provveda a mezzo raccomandata, o la ricevuta dell’Ufficio
competente per l’accettazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
   Il  plico  contenente  la  domanda  con  gli allegati deve portare
sull’involucro  esterno  l’indicazione  del nome, cognome e indirizzo
del  candidato  nonche’  il  numero  del  bando e l’indicazione della
dicitura  «domanda di partecipazione alla selezione del Direttore del
Dipartimento materiali e dispositivi».
   2.  Le domande in carta semplice, sottoscritte dall’interessato in
forma autografa non soggetta ad autenticazione, formulate mediante la
compilazione dello schema allegato (allegato A), dovranno contenere:
    a) gli elementi di identita’ del candidato;
    b)  la  dichiarazione  espressa  sulla  disponibilita’ a svolgere
l’incarico  a tempo pieno, a formulare ove prescritto la richiesta di
aspettativa  dalla  universita’  di  appartenenza  e a rimuovere ogni
eventuale  causa di incompatibilita’ secondo quanto previsto da leggi
e regolamenti;
    c) un curriculum accompagnato da un elenco dei titoli scientifici
e  dei  documenti  attestanti  le  posizioni  ricoperte e le funzioni
assolte.
   3.  Il curriculum e la documentazione dovra’ essere presentata con
le  modalita’  previste  dagli  articoli  46  e  47  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato B).

Art. 7.

                       Procedure di selezione
   1.  Le  candidature sono valutate da una Commissione, nominata con
le  procedure previste dall’art. 18 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento, che effettua una valutazione comparativa dei diversi
candidati  e  predispone una terna di candidati idonei alla direzione
del dipartimento.
   2.   I   candidati   idonei  devono  presentare  al  Consiglio  di
amministrazione,    entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell’idoneita’,  un  documento  indicando  le  linee  strategiche e i
criteri di sviluppo per le attivita’ del dipartimento.
   3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  convoca i candidati per un
incontro  volto  all’illustrazione  delle linee strategiche di cui al
comma 2.

Art. 8.

                  Nomina e assunzione dell’incarico
   1. Il Direttore e’ nominato dal Consiglio di amministrazione tra i
candidati giudicati idonei dalla Commissione di selezione.
   2.  Il decreto di nomina e’ trasmesso all’interessato che, entro i
successivi  dieci  giorni,  presenta la dichiarazione di accettazione
dell’incarico.  Il  contratto di lavoro a tempo determinato, previsto
per  coloro che provengano o dal settore privato o da amministrazioni
diverse  dalle  Universita’  e  dagli Enti o Istituzioni pubbliche di
ricerca,  deve  in  ogni  caso  essere  sottoscritto non oltre trenta
giorni  dalla  data di trasmissione del decreto di nomina. La mancata
accettazione  o  la  mancata  stipula  del  contratto  comportano  la
decadenza dall’incarico.

Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai  sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196,  i  dati personali forniti sono trattati per le finalita’ di
gestione   del   presente   bando   e  per  la  successiva  eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro e per la gestione dello stesso;
l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.
   2.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  nella  persona  del  Direttore
generale.

Art. 10.

                        Normativa applicabile
   1.  La  selezione,  il  rapporto  di  lavoro, lo svolgimento delle
attivita’  di  Direttore  di  dipartimento  sono  normate dal decreto
legislativo  n.  127/2003  e  dai  vigenti  regolamenti del Consiglio
nazionale  delle  ricerche, oltre che dalle norme generali sugli Enti
pubblici di ricerca.

Art. 11.

                      Pubblicita’ e diffusione
   1.  Il presente bando e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – ed in
via telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it.
   2. Del presente bando viene data diffusione mediante pubblicazione
di   un  estratto  su  primarie  riviste  scientifiche  nazionali  ed
internazionali.
                                                Il presidente: Maiani

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